PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha il fine di facilitare la partecipazione dei familiari alla riabilitazione dei pazienti in coma o afflitti da persistenti patologie psico-fisiche causate da trauma cranioencefalico o da altra patologia cerebrale.

Art. 2.
(Beneficiari).

      1. Può accedere ai benefìci previsti dalla presente legge non più di un familiare del paziente con legame di parentela di primo o di secondo grado.

Art. 3.
(Astensione retribuita dal lavoro,
lavoro a tempo parziale e aspettativa).

      1. Quando il medico responsabile della cura di un paziente che rientri nella definizione di cui all'articolo 1, comma 1, certifichi che, considerata la natura della lesione, la gravità e la durata del coma o delle altre patologie psico-fisiche e altri eventuali elementi clinici, la presenza prolungata di un familiare costituisce fattore rilevante per il successo della riabilitazione fisica e psichica, il familiare medesimo ha diritto all'astensione retribuita dal lavoro.
      2. La certificazione di cui al comma 1, accompagnata dalla documentazione clinica e convalidata dal direttore sanitario del presidio nel quale è ricoverato il paziente, indica il nominativo del familiare, l'impegno orario quotidiano richiesto e la durata di tale impegno.

 

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      3. L'astensione retribuita dal lavoro può protrarsi fino a una durata massima di novanta giorni. Superati i novanta giorni il familiare ha diritto ad accedere, su richiesta, al rapporto di lavoro a tempo parziale.
      4. Qualora un paziente che rientri nella definizione di cui all'articolo 1, comma 1, versi in condizioni di grave disabilità neuromotoria e neuropsicologica, documentata da idonea certificazione clinica specialistica convalidata dall'azienda sanitaria locale di appartenenza, il familiare può richiedere un'aspettativa non retribuita dal lavoro, con garanzia del mantenimento del posto di lavoro, anche successivamente alla dimissione del paziente dal centro di riabilitazione, per un periodo non superiore a un anno dall'insorgenza del coma o delle altre patologie psico-fisiche di cui all'articolo 1, comma 1.