1. La presente legge ha il fine di facilitare la partecipazione dei familiari alla riabilitazione dei pazienti in coma o afflitti da persistenti patologie psico-fisiche causate da trauma cranioencefalico o da altra patologia cerebrale.
1. Può accedere ai benefìci previsti dalla presente legge non più di un familiare del paziente con legame di parentela di primo o di secondo grado.
1. Quando il medico responsabile della cura di un paziente che rientri nella definizione di cui all'articolo 1, comma 1, certifichi che, considerata la natura della lesione, la gravità e la durata del coma o delle altre patologie psico-fisiche e altri eventuali elementi clinici, la presenza prolungata di un familiare costituisce fattore rilevante per il successo della riabilitazione fisica e psichica, il familiare medesimo ha diritto all'astensione retribuita dal lavoro.
2. La certificazione di cui al comma 1, accompagnata dalla documentazione clinica e convalidata dal direttore sanitario del presidio nel quale è ricoverato il paziente, indica il nominativo del familiare, l'impegno orario quotidiano richiesto e la durata di tale impegno.